Il nostro approccio alla sostenibilità

Dichiarazioni ex art. 3 e 4 del Regolamento (UE) 2019/2088. 

Dichiarazione ex art. 4 del Regolamento (UE) 2019/2088

Ingenii SGR SpA (di seguito “Ingenii”), nella sua qualità di partecipante al mercato finanziario ai sensi dell’art. 2, n. 1 del Regolamento (UE) 2088/2019 (“Regolamento SFDR”), è sottoposta alle disposizioni del Regolamento SFDR in materia di trasparenza sui fattori di sostenibilità nel settore finanziario.

Relativamente all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, Ingenii ha deciso di adottare un approccio di “explain” alla considerazione dei principali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ESG (Environment, Social, Governance).

Per fattori di sostenibilità si intendono le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva (art. 2, n. 24 del Regolamento SFDR).

Ingenii è favorevole al miglioramento della trasparenza verso i clienti, gli investitori e il mercato finanziario, per quanto riguarda il modo in cui i partecipanti al mercato finanziario integrano la considerazione dei principali effetti negativi delle loro decisioni di investimento o consulenza sui fattori di sostenibilità.

Tuttavia, la Società attualmente non è in grado di considerare, nelle proprie decisioni d’investimento, gli effetti negativi sui fattori di sostenibilità. Tale scelta è fondata:

  • su un principio di proporzionalità rispetto alle dimensioni, alla natura e alla novità delle attività e dei servizi prestati da Ingenii, poiché attualmente l’attività di investimento dei propri OICR è in fase embrionale
  • sull’assenza di norme di dettaglio chiare e definite che consentano di predisporre procedure e metodologie di individuazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento o di consulenza sui fattori di sostenibilità
  • sulla difficoltà di porre in essere strutture specificamente dedicate alla valutazione e al calcolo degli effetti negativi delle decisioni di investimento attraverso l’applicazione degli specifici indici indicati a livello regolamentare
  • sulla difficoltà di reperire i dati delle società finanziate attraverso i fondi gestiti da Ingenii, le quali non sono quasi mai sottoposte a obblighi di disclosure in materia di sostenibilità quali quelli previsti ai sensi della Direttiva 34/2013 (Non Financial Reporting Directive), e sulla difficoltà di reperire, anche da analisti e fornitori terzi, dati sufficienti, prontamente disponibili e affidabili al fine di considerare in modo effettivo i principali effetti negativi delle decisioni d’investimento sui fattori di sostenibilità.

Ingenii è tuttavia consapevole dell’ormai forte necessità di tenere in debita considerazione gli effetti sui fattori ambientali, sociali e di governance delle proprie decisioni e, in quest’ottica, rivede con cadenza annuale la propria decisione di non considerare i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

Inoltre, Ingenii, pur avendo espressamente dichiarato di non considerare in modo vincolante nelle proprie decisioni di investimento, consistenti nell’erogazione di finanziamenti, gli effetti negativi che le stesse possono avere sui fattori di sostenibilità, intende ugualmente basare tali decisioni, in un’ottica di maggiore responsabilità verso gli stakeholder, sui seguenti principi:

  • Esclusione di settori controversi (negative screening); in particolare, Ingenii esclude dalle operazioni di finanziamento le imprese operanti in settori legati allo sviluppo di business giudicati poco etici come quelli del gioco d’azzardo, compro-oro, tabacco e armi.
  • Esclusione di business in contrasto con normative nazionali ed internazionali (norm-based screening). Ingenii non prende in considerazione l’erogazione di finanziamenti ad aziende che: non garantiscono il rispetto dei principi contenuti nella Convenzione ILO (International Labour Organization) in materia di tutela del lavoro minorile; non garantiscono il pieno rispetto dei diritti umani sanciti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; sono state condannate per gravi violazioni alla normativa antiterrorismo, antiriciclaggio o anticorruzione; sono coinvolte in attività o investimenti che violino sanzioni internazionali, cioè misure restrittive di carattere economico, finanziario o commerciale e/o embargo emessi da istituzioni UE in ottemperanza all’art. 215 del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea.
  • Selezione delle opportunità di investimento mediante integrazione dei fattori di sostenibilità (positive screening); lo screening positivo prevede la ricerca e selezione di imprese che si distinguono nel proprio settore per elementi di tipo ambientale, sociale e di governance.

Attenzione particolare viene quindi rivolta a iniziative imprenditoriali e progetti di imprese attive in materia di politica ambientale (ad es. utilizzo di fonti dì energia rinnovabile, misure di contenimento dell’inquinamento) e, più in generale, aventi politiche esterne e interne giudicate socialmente sostenibili. Particolare attenzione è altresì rivolta ad iniziative promosse dall'imprenditoria femminile.

Dichiarazione ex art. 3 del Regolamento (UE) 2019/2088

Per rischi di sostenibilità si intendono i rischi finanziari, così come definiti dall’art. 2, n. 22 del Regolamento (UE) 2088/2019 (“Regolamento SFDR”), ossia quegli eventi o quelle condizioni di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verificano, potrebbero provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento.

I rischi di sostenibilità si suddividono in tre macro-categorie:

  • rischi di sostenibilità ambientale (riconducibili ad esempio al cambiamento climatico, all’inquinamento atmosferico o idrico, ai danni alla biodiversità, alla deforestazione, eccetera)
  • rischi di sostenibilità sociale (riferibili ad esempio a violazioni dei diritti umani o dei diritti dei lavoratori, discriminazione, restrizioni o abusi dei diritti dei consumatori, eccetera)
  • rischi di sostenibilità legati alla governance (associabili, ad esempio, a violazione o compressione dei diritti degli azionisti di minoranza, pratiche di corruzione, mancato rispetto di un principio di diversità a livello di organi sociali, funzione di audit esterna o interna inadeguata, eccetera).

Ingenii, nella sua qualità di partecipante al mercato finanziario ai sensi dell’art. 2, n. 1 del Regolamento SFDR, ha integrato i processi decisionali relativi agli investimenti attraverso l’adozione di una politica di integrazione e valutazione dei rischi di sostenibilità.

All’interno della propria policy di risk management Ingenii ha predisposto una specifica politica sui rischi di sostenibilità definendo idonee procedure di individuazione, valutazione, gestione e monitoraggio dei rischi di sostenibilità rilevanti e del loro potenziale impatto sul valore degli investimenti.

Ingenii ha altresì integrato i propri documenti di trasparenza precontrattuale al fine di informare gli investitori sui rischi di sostenibilità e sulla loro eventuale rilevanza e il loro impatto per gli investimenti.